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È stato pubblicato sulla G.U. n. 96/2021 il D.L. 52 del 22 aprile 2021, in vigore dal 23 aprile 2021, c.d. Decreto Riaperture, che prevede la proroga dello stato di emergenza fino al prossimo 31 luglio.
L’articolo 11 della norma prevede la proroga al 31 luglio 2021 di termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, tra i quali si segnalano i seguenti:
GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO |
Codici contratto UniEmens: aggiornamento da aprile e maggio 2021 L’Inps, con messaggio n. 1248 del 24 marzo 2021, ha istituito, con decorrenza dal periodo di paga aprile 2021, i seguenti nuovi codici dell’elemento <CodiceContratto> della sezione <PosContributiva> del flusso di denuncia UniEmens:
Sempre con decorrenza aprile 2021 viene disattivato il codice contratto 301 (codice CNEL F059), in quanto relativo a contratto disdettato dalle parti contraenti. Con messaggio n. 1618 del 20 aprile 2021 l’Inps ha poi istituito, con decorrenza dal periodo di paga maggio 2021, i seguenti nuovi codici dell’elemento <CodiceContratto> della sezione <PosContributiva> del flusso di denuncia UniEmens:
(Inps, messaggi, 24/3/2021, n. 1248 e 20/4/2021, n. 1618) |
Con il messaggio n. 1297/2021, l’Inps ha diramato le prime istruzioni operative sulle novità recate dal c.d. Decreto Sostegni (D.L. 41/2021) in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica in atto. Le novità operano sia sul fronte normativo che sul piano operativo: sono stati, infatti, rimodulati i trattamenti di Cigo e Cigd, assegno ordinario e Cisoa, mediante la rideterminazione del numero massimo di settimane richiedibili dalle aziende che sospendono o riducono l’attività lavorativa e la differenziazione dell’arco temporale in cui è possibile collocare i trattamenti, per i quali non è dovuto alcun contributo addizionale.
Le settimane concesse dal Decreto Sostegni si sommano a quelle già disponibili ai sensi della Legge di Bilancio 2021, ma ciascun gruppo di settimane può essere utilizzato solo nel periodo previsto dalla norma di riferimento.
L’accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale del Decreto Sostegni:
• è possibile anche per i datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali COVID-19 introdotte in precedenza;
• si applica ai lavoratori alle dipendenze al 23 marzo 2021.
È stato pubblicato sulla GU n. 70 del 22 marzo 2021 il D.L. 41 del 22 marzo 2021, in vigore dal 23 marzo 2021, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, c.d. Decreto Sostegni.
Si riepilogano le principali disposizioni di interesse.
GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO |
Rapporto di lavoro sportivo: Decreti in Gazzetta Ufficiale Sono stati pubblicati sulla G.U. n. 67 del 18 marzo 2021:
(D.Lgs. 28/2/2021, n. 37, D.Lgs. 28/2/2021, n. 36, G.U. 18/3/2021, n. 67) |
Adozione della diffida accertativa: ulteriori chiarimenti dell’INL L’INL, con nota n. 441 del 17 marzo 2021, ha chiarito che, in caso di crediti patrimoniali derivanti dalle differenze retributive maturate in ragione dell’unilaterale riduzione dell’orario di lavoro da parte datoriale, e della conseguente decurtazione stipendiale, ascrivibile quindi a un eventuale inadempimento contrattuale, ex articolo 1218, cod. civ., del datore di lavoro, l’accertamento in ordine alla sussistenza e alla quantificazione delle rivendicazioni economiche del lavoratore deve essere di esclusiva pertinenza dell’Autorità giudiziaria. La fattispecie, pertanto, riguarda una tipologia di crediti di natura risarcitoria che esula dall’ordinario ambito di applicazione della diffida accertativa di cui all’articolo 12, D.Lgs. 124/2004, di competenza del personale ispettivo. La nota ha, inoltre, fornito un parere in ordine alla possibilità di emettere una diffida accertativa oltre il termine di cui all’articolo 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, nei casi in cui il lavoratore abbia inteso impedire la decadenza legale attraverso l’invio al committente di un atto di diffida stragiudiziale. L’Ispettorato precisa che la decadenza dettata nella fattispecie di cui al richiamato articolo 29 possa essere impedita dall’iniziativa del lavoratore intrapresa nel termine biennale attraverso il deposito del ricorso giudiziario ovvero, nell’accezione giurisprudenziale più ampia, anche per mezzo di un prodromico atto scritto, anche stragiudiziale, inviato al committente. Viene, inoltre, evidenziato che, ai sensi dell’articolo 2967, cod. civ., “nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione”, pertanto, a seguito della notifica dell’atto in questione, sarà possibile emanare la diffida accertativa avendo cura, tuttavia, di verificare l’assenza di un’intervenuta prescrizione e ferme restando le ordinarie condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità del credito. (INL, nota, 17/3/2021, n. 441) |
CO per cittadini britannici residenti in Italia al 31 dicembre 2020: i chiarimenti ministeriali Il Ministero del lavoro, con nota n. 936 del 4 marzo 2021, ha offerto chiarimenti sulla modalità di compilazione delle informazioni concernenti i cittadini extracomunitari nei modelli UNILAV, UNILAV_CONG, UNISOMM, Vardatori e UNIMARE nei casi in cui il lavoratore sia di cittadinanza britannica. Il Ministero precisa di aver aggiornato lo standard tecnico di cooperazione applicativa nel mese di gennaio 2021, assegnando lo status di lavoratore extracomunitario ai cittadini britannici. La nota fornisce un’indicazione sulle informazioni da inserire nelle diverse sezioni riservate ai lavoratori non comunitari:
Le stesse indicazioni sono espresse nel portale Urp on line del Ministero. (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota, 4/3/2021, n. 936) |
Enti del Terzo settore: chiarimenti sulle reti associative Il Ministero del lavoro, con circolare n. 2 del 5 marzo 2021, ha fornito chiarimenti in merito alle reti associative tra gli Enti del Terzo settore (Ets). (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare, 5/3/2021, n. 2) |
L’articolo 13, D.L. 137/2020, l’articolo 11, D.L. 149/2020 e l’articolo 2, D.L. 157/2020, hanno introdotto ulteriori misure concernenti la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e l’Inps ha fornito le indicazioni relative alla sospensione dei versamenti contributivi con le circolari n. 129/2020 e n. 145/2020 e con i messaggi n. 4361/2020 e n. 4840/2020.
La Legge di conversione del D.L. 137/2020 ha abrogato, tra gli altri, i D.L. 149/2002 e 157/2020, disponendo che “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti” sulla base dei medesimi Decreti, le cui richiamate previsioni sono state recepite, rispettivamente, negli articoli 13-bis e 13-quater, D.L. 137/2020, introdotti dalla Legge di conversione.
È stato pubblicato sulla G.U. n. 52 del 2 marzo 2021, S.O. n. 17, il D.P.C.M. 2 marzo 2021, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in materia di spostamenti sul territorio nazionale.
Le disposizioni si applicano dal 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, al 6 aprile 2021, ad eccezione dell'articolo 7 (che regolamenta le Zona bianca), che si applica dal 3 marzo 2021.
Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021, recanti “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, continuano ad applicarsi fino al 6 aprile 2021, salvo eventuali successive modifiche.
Con la circolare n. 28/2021, l’Inps fornisce alcuni importanti chiarimenti sugli interventi introdotti dalla Legge di Bilancio 2021 e, in particolare, su Cigo, Cigd e assegno ordinario.
Per la verità, l’Istituto aveva già avviato la possibilità di procedere alla presentazione delle istanze per la fruizione degli ammortizzatori sociali per il 2021. Nello specifico, il messaggio n. 406/2021 comunicava che veniva reso disponibile, nel portale Inps, il servizio telematico per la trasmissione delle istanze per periodi di intervento non antecedenti al 1° gennaio 2021.
Per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario occorrerà trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 L. 178/20”.
GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO |
COVID-19: ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale È stato pubblicato sulla G.U. n. 45 del 23 febbraio 2021 il D.L. 15 del 23 febbraio 2021, che vieta fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Fino al 27 marzo 2021, è consentito, nella zona gialla in ambito regionale e nella zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di 2 persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Questa previsione non si estende alla zona rossa. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia. Il Decreto, in vigore dal 24 febbraio 2021, ha anche ridefinito le caratteristiche delle 4 zone in cui può essere suddiviso il territorio nazionale, aggiungendo all'articolo 1, D.L. 33/2020, il comma 16-septies. (D.L. 23/2/2021, n. 15, G.U. 23/2/2021, n. 45) |
COVID-19: in Gazzetta la Legge di conversione del D.L. 172/2020 È stata pubblicata sulla G.U. n. 24 del 30 gennaio 2021 la L. 6 del 29 gennaio 2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 172 del 18 dicembre 2020, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, in vigore dal 31 gennaio 2021. (L. 29/1/2021, n. 6, G.U. 30/1/2021, n. 24) |
Molestie sul luogo di lavoro: Legge di ratifica ed esecuzione della convenzione OIL È stata pubblicata sulla G.U. n. 20 del 26 gennaio 2021 la L. 4 del 15 gennaio 2021, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione. (L. 15/1/2021, n. 4, G.U. 26/1/2021, n. 20) |
Si evidenziano in forma schematica i principali ingressi pensionistici valevoli per il 2021. La struttura portante resta inalterata, di fatto, rispetto all’anno precedente, fatta eccezione per le proroghe di Opzione donna e APE sociale, avvenute a mezzo della Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020).
Le principali vie per accedere alla pensione continuano, infatti, a essere suddivise in una distinta coppia di accessi, per vecchiaia o pensione anticipata, ciascuna a sua volta divisibile in ulteriori 2 ipotesi, a seconda che il lavoratore abbia o meno versato contribuzione Inps prima dell’anno 1996 (vecchi o nuovi iscritti).
Si ricorda inoltre che, al fianco degli appena indicati 4 ingressi stabili, si pongono ulteriori forme di ingresso alla pensione:
Circolari 315
Qui trovate le circolari pubblicate.
Pubblicazioni 33
Le pillole pubblicate dallo studio.