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Gestione del rapporto di lavoro

Green pass in ambito lavorativo: aggiornate le Faq

Il Governo, in data 18 ottobre 2021, ha pubblicato 8 nuove Faq (dalla 12 alla 19) relative all’obbligo di green pass in ambito lavorativo, chiarendo che:

  • il green pass rilasciato in seguito all’effettuazione di un tampone deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore;
  • l'obbligo di green pass sussiste anche in capo agli operatori del commercio sulle aree pubbliche, perché non è collegato al fatto che la sede in cui si presta servizio sia all’aperto o al chiuso;
  • le aziende potranno essere controllate dagli ispettori del lavoro e dalle Asl, dei quali si avvalgono i Prefetti;
  • il possesso del green pass è richiesto anche ai lavoratori stranieri ove debbano svolgere la propria attività lavorativa presso aziende o P.A. italiane. In caso di autotrasportatori stranieri sprovvisti di certificazione, è possibile utilizzare il personale dell’azienda italiana per le operazioni di carico/scarico della merce;
  • i contratti di lavoro stipulati per sostituire i lavoratori sprovvisti di green pass sono soggetti alla disciplina generale del contratto a tempo determinato e, in particolare, a quanto previsto degli articoli 19 ss., D.Lgs. 81/2015;
  • la badante sprovvista di green pass non potrà accedere al luogo di lavoro; se la badante è convivente con il datore di lavoro dovrà, quindi, abbandonare l’alloggio. Resta impregiudicato il prevalente diritto della persona assistita di poter fruire senza soluzione di continuità della assistenza necessaria ricorrendo ad altro idoneo lavoratore;
  • in assenza di green pass, considerata la mancata esecuzione della prestazione lavorativa da parte della badante convivente, è corretto sospendere vitto e alloggio, che, come previsto dal Ccnl Lavoro domestico, sono prestazioni in natura aventi natura retributiva;
  • la badante convivente in possesso di green pass che risulti positiva al COVID-19 deve trascorrere la quarantena nella casa nella quale vive.

(Governo, Faq, aggiornamento 18/10/2021)

Green pass: pubblicati i D.P.C.M. sulle verifiche in ambito lavorativo

Sono stati pubblicati sulla G.U. n. 246 del 14 ottobre 2021:

  • il D.P.C.M. 12 ottobre 2021 - Modifiche al D.P.C.M. 17 giugno 2021, recante: “Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"", che offre indicazioni sulle verifiche del green pass sul luogo di lavoro per il settore privato;
  • il D.P.C.M. 12 ottobre 2021 - Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale.

(D.P.C.M., 12/10/2021, G.U. 14/10/2021, n. 246)

Codici contratto all’interno del flusso UniEmens: aggiornamentI

L’Inps, con messaggio n. 3249 del 28 settembre 2021, ha istituito, con decorrenza dal periodo di paga ottobre 2021, 7 nuovi codici dell’elemento <CodiceContratto> della sezione <PosContributiva> del flusso di denuncia UniEmens.

L’Inps, con messaggio n. 3531 del 18 ottobre 2021, ha comunicato, con decorrenza dal periodo di paga novembre 2021, l’istituzione di 3 nuovi codici dell’elemento <CodiceContratto> della sezione <PosContributiva> del flusso di denuncia UniEmens e la dismissione di 3 codici contratto.

(Inps, messaggio, 28/9/2021, n. 3249; Inps, messaggio, 18/10/2021, n. 3531)

 

 

Gestione del rapporto di lavoro

In G.U. la legge di conversione del D.L. 105/2021

È stata pubblicata nella G.U. n. 224 del 18 settembre 2021, la L. 126 del 16 settembre 2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 105/2021, recante “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, che proroga lo stato di emergenza da COVID-19 al 31 dicembre 2021 e prevede l’accesso a specifici servizi e attività in zona bianca per i soggetti muniti della certificazione verde COVID-19. Nella medesima G.U. è stato pubblicato anche il testo del D.L. 105/2021 coordinato con la L. 126/2021.

((L. 16/9/2021, n. 126, G.U. 18/9/2021, n. 224)

Ispezioni: vigilanza straordinaria in edilizia

L’INL, con nota n. 6023 del 27 agosto 2021, ha comunicato che, in attuazione del Documento di programmazione della vigilanza per il 2021, ha attivato una campagna straordinaria di vigilanza in edilizia, da svilupparsi nell’ultimo quadrimestre dell’anno in corso, sia verso le realtà produttive oggetto di fondate segnalazioni/richieste d’intervento, sia verso obiettivi individuati mediante un’accurata attività di controllo preventivo del territorio e di intelligence, che tenga conto delle risultanze delle analisi di rischio ricavabili dall’elaborazione dei dati contenuti nelle notifiche preliminari (natura dell’opera, importo lavori, numero presunto di lavoratori presenti, autonomi) e dallo scambio di dati e informazioni con le Casse edili.

(INL, nota, 27/8/2021, n. 6023)

Distacco transnazionale: il nuovo modello UNI_Distacco_UE

Il Ministero del lavoro ha emanato il D.M. 170 del 6 agosto 2021, che definisce i nuovi standard e le nuove regole per la trasmissione telematica della comunicazione obbligatoria di distacco transazionale, di cui al D.Lgs. 136/2016. Il decreto fornisce il nuovo modello UNI_Distacco_UE, che dovrà essere utilizzato dal “prestatore di servizi” dalla data di entrata in vigore del provvedimento, per effettuare sia la comunicazione preventiva di distacco sia la notifica motivata del distacco c.d. di lunga durata.

Il nuovo decreto è in attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti ed entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella sezione Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro, abrogando il precedente D.M. 10 Agosto 2016

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.M. 6/8/2021, n. 170)

 

È stato pubblicato sulla G.U. n. 226 del 21 settembre 2021 il D.L. 127/2021, in vigore dal 22 settembre, che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione nell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19.

In particolare, il decreto introduce l’obbligo di possesso di green pass, con decorrenza dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per chiunque voglia accedere ai luoghi di lavoro declinando specifiche regole per il settore pubblico e privato. L’obbligo è applicato anche a tutti i soggetti che svolgono in tali ambiti, a qualsiasi titolo, una attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. Rimangono esclusi da tale obbligo i soggetti esenti da campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

L’articolo 41, D.L. 73/2021 (c.d. D.L. Sostegni-bis), convertito ad opera della L. 106/2021, ha introdotto una nuova tipologia contrattuale di natura subordinata a tempo indeterminato che non ha una natura strutturale (essendo stipulabile dal 1° luglio al 31 ottobre 2021), finalizzata a incentivare, con uno sgravio contributivo totale, l’occupazione dei disoccupati che hanno offerto la propria disponibilità a essere inseriti nel mondo del lavoro nella fase successiva al superamento della pandemia.

Si propone, di seguito, una tabella che illustra la citata disposizione normativa identificandone i tratti salienti.

 

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Dismissione del Pin Inps prorogata al 1° ottobre 

 

L’Inps, con messaggio n. 2926 del 25 agosto 2021, ha reso noto che è consentito l’accesso ai servizi on line mediante PIN, per tutti i profili, fino al 30 settembre 2021 (e non più fino al 31 agosto 2021, come comunicato con circolare n. 95/2021).

(Inps, messaggio, 25/8/2021, n. 2926)

Servizi on line: introdotta la delega dell’identità digitale

 

L’Inps, con circolare n. 127 del 12 agosto 2021, ha confermato la data del 30 settembre 2021 per la dismissione per i cittadini del Pin Inps in favore delle identità digitali Spid, Cie e Cns e l’autenticazione e l’accesso ai servizi web Inps.

 

Inoltre, dal 16 agosto 2021, il cittadino impossibilitato a utilizzare in autonomia i servizi on line Inps può delegare un’altra persona di sua fiducia all'esercizio dei propri diritti nei confronti dell'Istituto attraverso lo strumento della delega dell’identità digitale. La delega dell’identità digitale è anche lo strumento attraverso il quale i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno ed esercenti la potestà genitoriale possono esercitare i diritti dei rispettivi soggetti rappresentati e dei minori.

 

La richiesta può essere effettuata direttamente dal delegante presso una qualsiasi sede territoriale dell’Inps, esibendo il modulo di richiesta di registrazione delega dell’identità digitale e la copia del documento di riconoscimento del delegante.

 

Dopo la registrazione a sistema della delega, il delegato può accedere ai servizi Inps in luogo del delegante, autenticandosi con le proprie credenziali Spid/Cie/Cns e potrà scegliere, quindi, se operare in prima persona oppure in luogo e per conto del delegante.

(Inps, circolare, 12/8/2021, n. 127)

Decreto Semplificazioni-bis convertito in legge

 

È stata pubblicata nella G.U. n. 181 del 30 luglio 2021, S.O. n. 26, la L. 108 del 29 luglio 2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 77/2021, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

(L. 29/7/2021, n. 108, G.U. 30/7/2021, n. 181)

 

In sede di conversione in L. 106/2021 (G.U. n. 176/2021, S.O. n. 25) del D.L. Sostegni-bis (D.L. 73/2021), che di fatto converte in legge anche le misure introdotte con il D.L. 99/2021, è stato aggiunto il nuovo articolo 41-bis in materia di contratti a tempo determinato.

Come noto il Legislatore, con diversi interventi normativi, ha voluto arginare, durante il periodo di emergenza epidemiologica, il ricorso ai licenziamenti collettivi e individuali per gmo, anche provvedendo a sospendere le procedure già avviate al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni normative restrittive. Attualmente, la disciplina del c.d. divieto di licenziamento si ricava dalla lettura degli ultimi D.L. emanati (D.L. 41/2021, D.L. 73/2021 e D.L. 99/2021).

In estrema sintesi, a decorrere dal 1° luglio 2021, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, D.L. 41/2021, il divieto di licenziamento è venuto meno solo per le aziende che possono fruire della Cigo, individuate ex articolo 10, D.Lgs. 148/2015 (riferibile sostanzialmente a industria e manifatturiero).

In considerazione dell’articolato quadro normativo, l’INL, con la nota n. 5186/2021, ha fornito chiarimenti e indicazioni operative in merito alla riattivazione delle procedure di conciliazione per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, dopo aver acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro.

Lo scorso 5 luglio l’INL, in relazione alle disposizioni normative emergenziali per i lavoratori in condizioni di rischio, aveva fatto il punto sulla situazione con la nota n. 10962/2021, da ritenersi ora superata a seguito dell’entrata in vigore, dal 23 luglio, del D.L. 105/2021, che ha prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza e l’obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale e al 31 ottobre 2021 le disposizioni sui lavoratori fragili.

Riportiamo comunque il contenuto della nota, utile ai fini del ragionamento ivi contenuto.

È stata pubblicata, sul S.O. n. 25 della G.U. n. 176/2021, la L. 106 del 23 luglio 2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 73/2021, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (c.d. Decreto Sostegni-bis), conversione in cui sono confluite anche le misure previste dal D.L. 99/2021.

In particolare, i D.L. 89/2021 (misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario), e 99/2021 (c.d. Decreto Lavoro e imprese) sono abrogati, ma restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

Si riepilogano le principali disposizioni di interesse.

Qui trovate le circolari pubblicate.

Le pillole pubblicate dallo studio.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

TP Service Società tra Professionisti Srl
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Tel: 010 5455 511
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