News
L’Inps, con la circolare n. 103/2022, ha fornito le istruzioni operative relative all’indennità una tantum (articolo 33, D.L. 50/2022) in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali dell’Inps e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che non abbiano fruito dell'indennità di cui agli articoli 31 e 32, D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti).
L’importo dell’indennità una tantum, esente da un punto di vista fiscale e non impattante sulle prestazioni previdenziali e assistenziali, è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro. L’indennità, ai sensi dell’articolo 20, D.L. 144/2022, è incrementata di 150 euro in favore dei lavoratori interessati, che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
La L. 142/2022, di conversione del D.L. 115/2022, ha prorogato sino al 31 dicembre 2022 la disciplina semplificata per lo smart working. Oltre a ciò, ha disposto la proroga dello smart working anche per lavoratori fragili e genitori di figli under 14, di fatto mantenendo in essere le semplificazioni, in ordine alla non necessità dell’accordo individuale e alla modalità di comunicazione obbligatoria, introdotte nella fase emergenziale pandemica.
In sintesi, vengono prorogati al 31 dicembre 2022:
Gestione del rapporto di lavoro |
Notifica atti accertamento ed emissione ordinanza-ingiunzione: nuove indicazioni operative l’Inps, con messaggio n. 3516 del 27 settembre 2022, in seguito alle contestazioni, anche in sede giudiziaria, in merito alla notifica degli atti di accertamento e all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione prevista dall’articolo 18, L. 689/1981, in relazione al disposto dell’articolo 3, comma 6, D.Lgs. 8/2016, che ha introdotto la depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, ha illustrato i contenuti delle determinazioni ministeriali, che intervengono sia sul procedimento sanzionatorio fino a oggi adottato sia sulla misura delle sanzioni amministrative da irrogare ai trasgressori con l’ordinanza-ingiunzione, precisando che:
Pertanto, la non applicazione dell’articolo 16, L. 689/1981, ai fini dell’estinzione del procedimento sanzionatorio che consegue al pagamento della sanzione in misura ridotta, ha imposto la riformulazione dell’atto di accertamento della violazione riferito ai periodi dal 2016. Il regime sanzionatorio intertemporale di cui ai citati articoli 8 e 9, D.Lgs. 8/2016, trova applicazione alle fattispecie per le quali, ai fini della determinazione della soglia fino a 10.000 euro, le mensilità che concorrono alla consuntivazione annuale siano riferite esclusivamente alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016. Per gli atti di accertamento della violazione non ancora notificati, le Strutture territoriali, prima dell’emissione dell’ordinanza-ingiunzione, ai fini dell’estinzione del procedimento sanzionatorio, dovranno notificare gli estremi della violazione agli interessati, riportando nell’atto la possibilità per il responsabile di procedere, entro 60 giorni dalla notificazione, al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione da irrogare, oltre alle spese del procedimento. Per gli atti di accertamento della violazione già notificati, le Strutture territoriali dovranno comunicare agli interessati l’importo della sanzione determinata secondo i criteri dell’allegato 1 al messaggio in oggetto, specificando che il procedimento sanzionatorio sarà estinto se, nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, il responsabile effettuerà il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione indicata ovvero, se più favorevole, alla misura ridotta definita dall’articolo 16, L. 689/1981. Tale procedimento, afferente al regime sanzionatorio intertemporale e che prevede il pagamento in misura ridotta, deve applicarsi a tutte le violazioni, ancora sanzionabili, commesse anteriormente al 2016. (Inps, messaggio, 27/9/2022, n. 3516) |
Il D.L. 144/2022, c.d. Decreto Aiuti-ter, è stato pubblicato sulla G.U. n. 223 del 23 settembre 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.
Il Ministero della salute, con circolare n. 37615 del 31 agosto 2022, ha aggiornato le indicazioni sulla gestione dei casi Covid-19.
Positivi
Le persone risultate positive a un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento per un minor periodo, con le modalità seguenti:
- chi è sempre stato asintomatico o, prima sintomatico e poi asintomatico da almeno 2 giorni, può terminare l’isolamento dopo 5 giorni, con test negativo, antigenico o molecolare, al termine del periodo d’isolamento;
- in caso di positività persistente, si può interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.
Contatti stretti
Per i contatti stretti di soggetto positivo valgono le indicazioni della circolare n. 19680/2022, perciò:
- si applica il regime dell’autosorveglianza (obbligo di indossare mascherine FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto);
- se durante l’autosorveglianza compaiono sintomi è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare che, se negativo, va ripetuto, in presenza di sintomi, il 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
La Legge di Bilancio 2022 ha previsto che “in via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50% l’esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
L’innalzamento della soglia dei fringe benefit ex Decreto Aiuti-bis
Data la palese difficoltà che stanno incontrando famiglie e aziende a fronte del forte aumento dei prezzi dei prodotti energetici, il Governo, a mezzo del D.L. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis), oltre ad altri interventi, è andato a modificare, come di seguito esposto in sintesi, la soglia di non imponibilità annua riguardante il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, da parte del datore di lavoro. In tal modo, pertanto, si è pensato di offrire una riduzione del carico fiscale e contributivo. È noto come il Tuir preveda (ex articolo 51, comma 3) una soglia di non imponibilità fiscale, in via ordinaria e in relazione al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori, pari a 258,23 euro; soglia che, si ricorda, non rappresenta una franchigia secca per tale valore, dato che la norma prevede che se il predetto valore, di beni o servizi ceduti, risulti nell’anno fiscale superiore al citato limite, l’intero importo andrà a formare il reddito del dipendente. Dopo un precedente aumento di tale soglia, col recente D.L. 115/2022 è stato disposto che, soltanto per l’anno 2022, tale soglia venga innalzata a 600 euro, andandovi a comprendere, oltre alle ordinarie cessioni di beni e servizi, anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.
L’INL, con nota n. 9550/2022, ha fornito i primi chiarimenti in ordine al D.Lgs. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, con il quale si è operato un ampliamento di tutele e diritti delle figure genitoriali e dei c.d. caregiver familiari, con l’intento di rendere possibile la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e conseguire la parità di genere in ambito lavorativo e familiare (articolo 1, comma 1, D.Lgs. 105/2022). Di seguito si riportano le novità introdotte in relazione ai singoli istituti.
Congedo di paternità obbligatorio
L’articolo 2, comma 1, lettera c), D.Lgs. 105/2022, mediante l’introduzione dell’articolo 27-bis nel D.Lgs. 151/2001, prevede che il padre lavoratore, dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi, sia obbligato ad astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili a ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
Gestione del rapporto di lavoro |
Una tantum 200 euro lavoratori autonomi: modalità di richiesta ed erogazione È stato pubblicato sulla G.U. n. 224 del 24 settembre 2022 il decreto del Ministero del lavoro 19 agosto 2022, recante criteri e modalità per la concessione dell'indennità una tantum di 200 euro in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali Inps e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che, nel periodo d'imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Per accedere all'indennità è necessario aver effettuato, entro la data di entrata in vigore del D.L. 50/2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020. Le domande per l'ottenimento dell'indennità sono presentate dai beneficiari all'Inps ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell'attribuzione del beneficio, provvedendo a erogarlo sulla base del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse complessive. L’Enpacl, con notizia del 24 settembre 2022, ha informato che le domande possono essere presentate dagli iscritti dalle ore 12:00 del 26 settembre 2022, alle ore 24:00 del 30 novembre 2022 sul sito Enpacl, all’interno dell’area riservata agli iscritti. Qualora l’interessato sia iscritto contemporaneamente all’Enpacl e all’Inps, dovrà presentare domanda a quest’ultimo. (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto, 19/8/2022, G.U. 24/9/2022, n. 224) |
Decreto Aiuti-ter pubblicato in Gazzetta Ufficiale È stato pubblicato sulla G.U. n. 223 del 23 settembre 2022 il D.L. 23 settembre 2022, n. 144, c.d. Decreto Aiuti-ter, contenente ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR, in vigore dal 24 settembre 2022. In particolare, il D.L. prevede:
(D.L. 23/9/2022, n. 144, G.U. 23/9/2022, n. 223) |
Decreto Aiuti-bis: legge di conversione in G.U. È stata pubblicata sulla G.U. n. 221 del 21 settembre 2022 la L. 142 del 21 settembre 2022, di conversione del D.L. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis), recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. Sulla medesima G.U. è pubblicato anche il testo coordinato del D.L. 115/2022 con la L. 142/2022. Per la materia lavoro vanno segnalati:
|
Nell’ambito delle tutele previste per fare fronte all’emergenza da Covid-19, la Legge di Bilancio 2022 ha previsto, per i lavoratori c.d. fragili, in presenza di specifici requisiti, il riconoscimento di un’indennità una tantum erogata dall’Inps pari a 1.000 euro per l'anno 2022, che non concorre alla formazione del reddito e non prevede accredito di contribuzione figurativa. L’indennità viene riconosciuta, previa domanda, da presentarsi all’Inps entro e non oltre il 30 novembre 2022, con autocertificazione del possesso dei requisiti e nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2022.
Circolari 315
Qui trovate le circolari pubblicate.
Pubblicazioni 33
Le pillole pubblicate dallo studio.