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Dal 1° marzo 2022, il D.Lgs. 230/2021 ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico. La misura dell’Auu costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base dell’Isee. In quanto misura “universalistica”, l’Auu spetta anche in assenza di Isee sulla base dei dati dichiarati nella domanda.

L’INL, con nota n. 2414/2022, ha fornito indicazioni in merito alle novità normative e sanzionatorie collegate alle variazioni al D.Lgs. 151/2001 dal D.Lgs. 105/2022 in materia di conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Di seguito si riepilogano gli aspetti sanzionatori:

 

Gestione del rapporto di lavoro

Terziario Confcommercio: nel protocollo straordinario previsti una tantum e acconto futuri aumenti

In data 12 dicembre 2022 Confcommercio-Imprese per l’Italia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno sottoscritto un protocollo straordinario di settore, nell’ambito del percorso negoziale per il rinnovo del Ccnl Terziario, distribuzione e servizi, che le parti auspicano di rinnovare nell’arco del 2023. 

Viene previsto un importo a titolo di una tantum di 350 euro (per il IV livello, da riparametrare), erogato in 2 tranche: la prima, di 200 euro, a gennaio 2023; la seconda, di 150 euro, a marzo 2023.

Inoltre, è prevista l’erogazione, a titolo di acconto futuri aumenti contrattuali, dell’importo di 30 euro (per il IV livello, da riparametrare) da aprile 2023.

(Confcommercio-Imprese per l’Italia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs, protocollo straordinario Terziario Confcommercio, 12/12/2022)

Terziario – Cooperative di consumo: siglato un protocollo straordinario

Ancc coop, Confcooperative consumo e utenza, Agci Agrital, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, in data 12 dicembre 2022, hanno stipulato un protocollo straordinario per le società cooperative della grande distribuzione e le organizzazioni sindacali di settore, in attesa del rinnovo del Ccnl, che stimano possa avvenire entro il 2023, con il quale riconoscono:

  • un’indennità una tantum di 350 euro (per il IV livello, da riparametrare), da erogare in 2 tranche (200 euro a gennaio 2023 e 150 euro a marzo 2023);
  • dal 1° aprile 2023, una somma mensile di 30 euro quale anticipo dei futuri aumenti contrattuali.

(Ancc coop, Confcooperative consumo e utenza, Agci Agrital, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, protocollo straordinario cooperative, 12/12/2022)

Indennità una tantum 150 euro: domande fino al 31 gennaio 2023

L’Inps, con notizia del 13 dicembre 2022, ha comunicato che è attiva sul sito www.inps.it la procedura per richiedere l’indennità una tantum prevista dall’articolo 19, D.L. 144/2022. Possono presentare la domanda i collaboratori coordinati e continuativi, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi con borsa di studio, i lavoratori stagionali, gli intermittenti e i lavoratori dello spettacolo, in possesso dei requisiti indicati nella circolare Inps n. 127/2022. 

Per beneficiare della prestazione, i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021.

Per quanto riguarda stagionali e intermittenti, la domanda va presentata laddove tali lavoratori non abbiano già percepito, dal datore di lavoro, l’indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante.

In alternativa al servizio on line, l’indennità può essere richiesta tramite i patronati o il Contact center.

Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 2023.

(Inps, notizia, 13/12/2022)

Domanda al Fondo di Tesoreria per il pagamento diretto del Tfr ai lavoratori: invio del file XML

L’Inps, con messaggio n. 4469 del 12 dicembre 2022, ha offerto indicazioni riguardanti la nuova modalità di invio delle domande di intervento al Fondo di Tesoreria per il pagamento diretto del Tfr ai lavoratori, da parte dei datori di lavoro che dichiarano l’incapienza, ossia l’impossibilità di conguagliare il pagamento del Tfr ai lavoratori aventi diritto con gli importi contributivi dovuti.

La nuova modalità di trasmissione della domanda prevede l’invio esclusivamente tramite i seguenti servizi on line, che sono disponibili accedendo con le proprie credenziali al sito www.inps.it alla sezione “Prestazioni e Servizi”>Servizi”:

 

  • “TFR – Pagamento diretto Fondo di Tesoreria”;

 

  • “TFR – Pagamento diretto Fondo di Tesoreria – Domande XML”.

 

(Inps, messaggio, 12/12/2022, n. 4469)

Bonus 200 euro: istruzioni Inps per il riesame delle domande

L’Inps, con messaggio n. 4314 del 30 novembre 2022, ha offerto istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami da parte dei richiedenti il bonus 200 euro, le cui domande sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti, nonché le indicazioni per la gestione dei medesimi.

Il termine, da ritenersi non perentorio, per proporre istanza di riesame è di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio in oggetto (ovvero dalla conoscenza della reiezione, se successiva), al fine di consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato della documentazione utile. L’utente può presentare richiesta di riesame accedendo alla stessa sezione del sito Inps in cui è stata presentata la domanda “Indennità una tantum 200 euro”.

Per le domande nello stato “Respinta” è disponibile la lista dei motivi di reiezione e il tasto “Chiedi riesame”, che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione “Allega documentazione”, i documenti previsti per il riesame.

(Inps, messaggio, 30/11/2022, n. 4314)

 

Il D.Lgs. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, contiene disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza. La circolare Inps n. 122/2022 contiene le indicazioni amministrative conseguenti alle novità intervenute, che hanno modificato il D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità), e tra le quali si segnalano l’introduzione della disciplina del congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti, nonché la possibilità di indennizzare, per gravidanza a rischio, i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto delle lavoratrici autonome. Sono state, inoltre, modificate alcune disposizioni relative alla disciplina del congedo parentale dei lavoratori dipendenti ed è stato introdotto il diritto al congedo parentale dei lavoratori autonomi. Le modifiche hanno interessato anche la L. 81/2017, in materia di congedo parentale degli iscritti alla Gestione separata.

Il Decreto Aiuti-bis ha innalzato, per il 2022, fino a 600 euro il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte, includendo anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Tale limite è stato poi innalzato a 3.000 euro a opera del Decreto Aiuti-quater.

La L. 175/2022, di conversione del D.L. 144/2022 (Decreto Aiuti-ter), è stata pubblicata sulla G.U. n. 269/2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Il D.L. 176/2022, c.d. Decreto Aiuti-quater, è stato pubblicato sulla G.U. n. 270/2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

 

Gestione del rapporto di lavoro

Un QR-Code presenta ai giovani lavoratori dipendenti i servizi Inps

L’Inps, con messaggio n. 3993 del 7 novembre 2022, ha comunicato che, in attuazione del PNRR, è stato previsto l’utilizzo del QR-Code per l’accesso a un servizio di informazione in favore di giovani lavoratori neoassunti nel settore privato, al fine di invitarli a conoscere i servizi on-line offerti dall’Istituto, accedendo all’area riservata MyINPS.

A tale fine, a un campione di lavoratori neoiscritti nel mese di luglio 2022 al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), compresi nella fascia d’età dai 18 ai 30 anni, sarà inviata una lettera con la richiesta di inquadrare il QR-Code in essa contenuto per aprire lo spot della campagna di informazione. 

(Inps, messaggio, 7/11/2022, n. 3993)

Asd, Ssd e lavoro sportivo: in G.U. le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 36/2021 

È stato pubblicato sulla G.U. n. 256 del 2 novembre 2022 il D.Lgs. 163 del 5 ottobre 2022, contenente disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 36/2021, in attuazione dell'articolo 5, L. 86/2019, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. 

(D.Lgs. 5/10/2022, n. 163, G.U. 2/11/2022, n. 256)

 

A seguito del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali a opera della L. 234/2021, come integrata dal D.L. 4/2022, sono state, tra l’altro, oggetto di modifica sia la disciplina del Fis sia quella in materia di integrazione salariale straordinaria. Quanto al Fis, in particolare, sono state oggetto di modifiche anche la tipologia e la durata della prestazione; conseguentemente il Fis può assicurare prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa:

  • sia ordinarie che straordinarie per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente;
  • esclusivamente ordinarie per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente, nonché per quelli ex articolo 20, comma 3-ter, D.Lgs. 148/2015, essendo stati i medesimi attratti dalla disciplina generale in materia di integrazione salariale straordinaria, per la quale si presenta la domanda e la relativa documentazione al Ministero del lavoro.

Con il recente Decreto Aiuti-ter (D.L. 144/2022), il Legislatore ha previsto, in aggiunta al bonus di 200 euro erogato ai lavoratori dipendenti con la retribuzione di luglio 2022 (o ottobre 2022), l’erogazione di un’ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro.

Viene, infatti, disposto che detta indennità, erogata per il tramite dei datori di lavoro, spetti ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, che abbiamo una retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, non eccedente l'importo di 1.538 euro.

Occorre subito precisare che tali soggetti non dovranno risultare titolari dei trattamenti di pensione ovvero rientrare in un nucleo familiare cui spetta il Reddito di cittadinanza.

Qui trovate le circolari pubblicate.

Le pillole pubblicate dallo studio.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

TP Service Società tra Professionisti Srl
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16128 GENOVA
Tel: 010 5455 511
Fax: 010 5704028

 

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