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Con la nota n. 2572/2023, l’INL ha fornito indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’articolo 4, L. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori) anche in relazione all’evoluzione tecnologica dei sistemi adottati e tenendo conto degli orientamenti del Garante per il trattamento dei dati personali.
La disciplina in materia di trattamento dei dati personali e i relativi principi generali (liceità, finalità, pertinenza e non eccedenza, proporzionalità, necessità, indispensabilità) assolvono, infatti, a una funzione contenitiva di eventuali abusi datoriali e potenziali lesioni di “beni personali” e contribuiscono ad adeguare le previsioni dell’articolo 4 allo sviluppo della tecnologia e al rispetto della riservatezza dei prestatori di lavoro. Inoltre, occorre considerare che il rispetto delle garanzie di cui all’articolo 4 costituisce condizione di liceità del trattamento, ragion per cui i relativi trattamenti di dati possono essere effettuati solo in costanza dei requisiti e delle garanzie previste dall’articolo 4.
Gestione del rapporto di lavoro |
Inail: chiarimenti in materia di indennità per le vittime dell’amianto L’Inail, con circolare n. 14/2023, affronta il tema delle novità previste dalla L. 197/2022, Legge di Bilancio per l’anno 2023, in materia di trattamenti a favore delle vittime dell’amianto. Nel dettaglio, tali misure rappresentano la conferma e l’estensione di quelle già a suo tempo introdotte dalla L. 178/2020, Legge di Bilancio per l’anno 2021. Si tratta quindi di trattamenti già in precedenza riconosciuti che, a partire dall’anno 2023 subiscono degli ulteriori incrementi rispetto a quanto previsto anteriormente. Nel dettaglio la circolare tocca 2 tematiche in particolare: 1. la prestazione aggiuntiva destinata a chi già era percettore di rendita diretta per patologie asbesto – correlate che a partire dal 2023 passa dal 15% al 17%; 2. la prestazione una tantum a favore di malati di mesotelioma (non direttamente causata da prestazioni professionali dirette, quanto piuttosto da esposizione conseguente a contatto con familiari che in passato abbiano avuto esperienze lavorative che presupponevano l’esposizione all’amianto) che passa da 10.000 a 15.000 euro. Le 2 misure dei punti precedenti non sono tra loro cumulabili e compatibili sotto il profilo soggettivo. Gli aventi diritto all’integrazione della rendita riceveranno il rateo di aprile aggiornato con l’importo maggiorato al 17%, nonché la differenza per i ratei già percepiti e inerenti a gennaio, febbraio e marzo (erogati con maggiorazione al 15%). Le domande per il riconoscimento di ciascuna delle prestazioni sopra citate debbono essere presentate a pena di decadenza entro tre anni dall’accertamento della patologia. (Inail, circolare, 4/4/2023, n. 14) |
Differimento del termine per le domande per l’esonero da certificazione di parità di genere L’Inps, con messaggio n. 1269 del 3 aprile 2023, ha previsto la proroga del termine per presentare la domanda per i possessori certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46–bis, D.Lgs. 198/2006, conseguita entro il 31 dicembre 2022, utile ai sensi della L. 162/2021 per il riconoscimento dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali nella misura dell’1%. In questo senso, le indicazioni operative fornite dalla circolare Inps n. 137 del 27 dicembre 2022 fissavano tale termine in data 15 febbraio 2023. In ragione delle comprovate difficoltà di invio, anche a seguito del parere favorevole in questo senso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stato previsto lo spostamento del suddetto termine alla data del 30 aprile 2023. Il già citato messaggio Inps n. 1269/2023 ha previsto, inoltre, come nella domanda di esonero vada inserita la retribuzione media mensile globale (e non quella riferita a ogni singolo lavoratore) per cui, sempre entro la medesima data (30 aprile 2023), sarà possibile – per chi aveva già provveduto a trasmettere tale comunicazione corredandola con una modalità compilativa ora non più richiesta – procedere all’invio dell’adeguata rettifica. (Inps, messaggio, 3/4/2023, n. 1269) |
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef, con D.I. 28 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66/2023, ha determinato le retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, D.L. 317/1987, convertito, con modificazioni, dalla L. 398/1987.
L’applicazione di tali retribuzioni convenzionali ha impatto sia sul lato fiscale sia sul lato contributivo.
La fondazione Enasarco, come di consueto, ha provveduto a comunicare gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provigionali per l’anno 2023, così come a confermare le aliquote contributive previste per il calcolo dei contributi da versare.
PENSIONE CON QUOTA 103
Si comunica che l’Inps, con circolare n. 27/2023, ha illustrato le novità relative a quota 103.
Tale modalità di accesso anticipato alla pensione si caratterizza per i seguenti requisiti:
- requisito anagrafico di 62 anni;
- requisito contributivo di 41 anni.
Entrambi i requisiti devono essere raggiunti entro il 31 dicembre 2023; una volta raggiunti si potrà andare in pensione con quota 103 anche dopo il 2023.
Si informano i Signori Clienti che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59/2023 il D.L. 20/2023, che introduce disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare.
Relativamente ai flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri, si prevede (articolo 1) che, per il periodo 2023–2025, le quote di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche stagionale e autonomo saranno definite non più solo per 1 anno ma per 1 triennio, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Il buono carburante fino a 200 euro è esente fiscalmente ma non contributivamente
Si comunica che la L. 23/2023, di conversione del D.L. 5/2023, ha previsto che l’esonero fino a 200 euro per i buoni carburante sia valido solo fiscalmente e non contributivamente. Infatti, il comma 1, articolo 1, del Decreto attualmente in vigore e oggetto di conversione recita: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a 200 euro per lavoratore.
L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi.”
Si informano i Signori Clienti che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49/2023 la L. 14/2023, di conversione in legge del D.L. 198/2022, c.d. Milleproroghe. In materia di smart working, in sede di conversione in legge sono stati prorogati i regimi speciali per lavoratori fragili (articolo 9, comma 4-ter) e genitori di figli under 14 e lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio Covid (articolo 9, comma 5-ter).
Gestione del rapporto di lavoro |
Avvio delle procedure per la certificazione della rappresentanza sindacale L’INL, con nota 6 marzo 2023, prot. 1638, ha ufficializzato l’avvio delle procedure che dovranno portare alla prima certificazione delle rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali per la contrattazione collettiva di categoria. Si tratta di un passaggio centrale ai fini della validità e della sostenibilità degli accordi di secondo livello essendo il criterio della rappresentanza nevralgico per la determinazione della legittimazione delle Organizzazioni Sindacali medesime. La Nota dell’INL richiama la dichiarazione d’intenti siglata congiuntamente da Confindustria, Cgil–Cisl–Uil che prevede l’avvio della fase di raccolta dei dati elettorali afferenti al triennio 10 dicembre 2020 – 10 dicembre 2023. L’attività di raccolta sarà incentrata sulle elezioni delle RSU che si collocano nel periodo sopra richiamato, e nei confronti delle imprese attratte nell’ambito di rappresentanza di Confindustria; la Dichiarazione congiunta entra nel merito dei singoli comparti interessati. Operativamente, le OOSS firmatarie della Convenzione del 19 settembre 2019 (che vede coinvolto anche l’Inps), così come quelle aderenti al TU sulla rappresentanza, provvederanno a depositare, presso la competente sede ITL, i verbali delle consultazioni elettorali svoltesi nel triennio sopra indicato. Al fine di razionalizzare le operazioni di raccolta, è prevista una calendarizzazione della prima fase di consegna che suddivide il recepimento per comparti e settori di appartenenza, che si concluderà il 15 luglio 2023, a seguito dei vari step. Una volta raccolta la documentazione, ciascun ITL procederà con l’inserimento degli elementi contenuti ed utili all’indagine in oggetto, entro il 31 gennaio 2024. Tale compito in capo all’ITL costituisce attuazione ad uno degli obblighi previsti dalla Convenzione triennale con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per gli anni 2023 – 2025. (INL, nota, 6/3/2023, prot. 1638) |
CNCE: pubblicato il riepilogo delle FAQ per l’inserimento in Edilconnect Pubblicato nel mese di marzo da parte di CNCE il riepilogo delle FAQ inerenti alla corretta compilazione attraverso il portale Edilconnect in ipotesi di cantieri e lavori edili che rientrino all’interno delle fattispecie soggette all’obbligo del rispetto della disciplina della congruità. Il documento di sintesi e riepilogo spazia tra i vari argomenti andando a toccare varie situazioni. Tra le altre casistiche affrontate vi sono: gli obblighi di registrazione nel sistema Edilconnect anche per aziende edili non iscritte a casse edili, nonché quelle che, pur svolgendo attività affini in cantieri soggetti a congruità applicano Ccnl differenti da quelli rientranti nell’edilizia; le modalità di censimento dei cantieri e la definizione della cassa edile competente secondo i criteri di territorialità; i criteri di calcolo e definizione della congruità, anche in relazione alle azioni che possono essere intraprese per dimostrare il possesso del requisito anche laddove dovesse emergere una mancata congruità in prima battuta; la perimetrazione della manodopera rilevante ai fini della congruità; le modalità di richiesta dell’attestazione di congruità e le azioni utili ai fini del riesame in caso di primo rilascio negativo, mediante la trasmissione di denunce integrative con inserimento di ore mancanti per personale non dipendente (ovvero in ogni caso di costi ulteriori di manodopera inizialmente mancanti) e il contestuale versamento di eventuali differenze di maggiori importi. (CNCE, FAQ) |
È stata pubblicata sulla G.U. n. 49 del 27 febbraio 2023 la Legge 24 febbraio 2022, n. 14, di conversione in legge del D.L. 198/2022, c.d. Mille Proroghe. Di seguito, si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.
Circolari 315
Qui trovate le circolari pubblicate.
Pubblicazioni 33
Le pillole pubblicate dallo studio.