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Il “Decreto Dignità”, Decreto Legge n. 87/2018 coordinato con la legge di conversione n. 96 del 9 agosto 2018, ha previsto che, in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, i datori di lavoro debbano subire un incremento del contributo addizionale NASpI dello 0,50%.

Sino ad oggi la norma non ha potuto essere applicata, in assenza della circolare esplicativa dell’INPS, emanata pochi giorni fa (circolare INPS 121 del 6.9.2019).

Con i contributi in scadenza ad ottobre si dovrà regolarizzare la posizione contributiva di quei datori di lavoro che hanno effettuato rinnovi dei contratti a termine dopo il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del Decreto Dignità). Il contributo dello 0,50%, infatti, è dovuto da luglio 2018, ma solo da ottobre 2019 potrà essere versato.

L’Anpal, con circolare n. 1/2019, illustra alcune novità in tema di disoccupazione, in considerazione delle novità normative (D.L. 4/2019), ciò in quanto si erano creati alcuni problemi in relazione alla normativa in materia di stato di disoccupazione per la generalità dei lavoratori e quella considerata ai fini del reddito di inclusione, rispetto la normativa in materia di compatibilità della NASpI con i redditi di lavoro dipendente e autonomo inferiori ai limiti esenti da imposizione fiscale.

Si ricorda che sono da considerarsi in “stato di disoccupazione” quei soggetti che rilasciano la DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) e che, in maniera alternativa, soddisfano uno dei seguenti requisiti:

Qui trovate le circolari pubblicate.

Le pillole pubblicate dallo studio.

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Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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